Patente a punti nei cantieri: passo avanti, ma ci sono criticità
L’introduzione della patente a punti nei cantieri edili è finalmente legge. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 20 settembre, il decreto 19/2024 entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili attivi sul territorio nazionale, anche se con sede al di fuori dell’Italia e dell’Ue. Rilasciata su domanda da presentare online sul all’Ispettorato nazionale del lavoro, la patente viene attribuita con un punteggio iniziale di 30 crediti., incrementabili fino a un massimo di 100 punti.
Per il segretario regionale della Cgil Massimo Marega, intervistato dal Messaggero Veneto di oggi, «la patente a punti è certamente un passo in avanti nel percorso per migliorare gli standard di sicurezza, ma non è certamente un provvedimento esauriente». Diversi infatti, per Marega, gli aspetti critici e i possibili punti d’intervento non toccati dal decreto (e quindi dalla nuova formulazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 81/2008). «Crediti aggiuntivi e percorsi per il recupero dei punti non rispecchiano a nostro giudizio il senso dell’iniziativa», spiega il segretario della Fillea regionale. Tra gli aspetti su cui si sarebbe potuto intervenire, anche alla luce dell’elevata presenza di lavoratori e di imprese straniere, quello della lingua. «Non padroneggiarla in un ambiente di lavoro delicato come un cantiere edile può costituire un problema serio», osserva Marega.
Massimo Marega, segretario della Fillea Cgil Friuli Venezia Giulia
Secondo le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro, scrive il Messaggero Veneto, tra i soggetti tenuti al possesso della patente non ci sono soltanto le imprese qualificabili come edili in senso stretto, ma tutti i soggetti che operano “fisicamente” nei cantieri. La platea di imprese e lavoratori autonomi interessati, quindi, non si limiterà alle circa 3.800 partite Iva operanti specificamente nel settore delle costruzioni, ma anche a quelle «che si occupano di demolizioni, di impianti, di realizzare pavimentazioni e isolamenti, che installano serramenti e che provvedono alle coperture». Esonerate, secondo l’Ispettorato, soltanto le aziende che non operano direttamente nei cantieri, come le imprese di fornitura, oltre agli addetti e i professionisti che forniscono prestazioni di tipo esclusivamente progettuale, come i professionisti.